Con la sentenza n. 12685 del 7 aprile 2026, la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il delicato – ed attualissimo – tema del reato di sfruttamento del lavoro previsto dall’art. 603 bis co. 1 n. 2 c.p., soffermandosi su tre aspetti fondamentali della fattispecie: l’ambito di applicazione soggettivo della norma con riferimento al concetto di manodopera, la corretta valutazione degli indici di sfruttamento e, infine, la precisa definizione dello stato di bisogno del lavoratore quale elemento costitutivo del reato.
Il procedimento trae origine da un’indagine a carico degli amministratori di una società di distribuzione di carburanti accusati del delitto di sfruttamento del lavoro ai danni di nove dipendenti impiegati come “pompisti” (comunemente definiti benzinai). L’ipotesi accusatoria, accolta dal GIP in sede cautelare con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari e confermata dal Tribunale del Riesame di Messina, si fondava su una serie di condotte definite vessatorie, tra cui la corresponsione di retribuzioni difformi rispetto al CCNL e alle ore effettivamente lavorate, il mancato riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, il “patto d’onore” che costringeva i lavoratori a restituire in contanti la tredicesima e la quattordicesima mensilità che veniva loro corrisposta e, infine, le minacce di licenziamento – più o meno velate – rivolte ai lavoratori che non intendevano accettare tali condizioni retributive.
A fronte di quanto sopra, i ricorrenti impugnavano l’ordinanza del Riesame lamentando principalmente una errata interpretazione degli elementi costitutivi del reato, tra cui il concetto di manodopera – e dunque l’impossibilità di estendere la norma a tale categoria di lavoratori -, l’assenza di precisi indici di sfruttamento e, infine, l’assenza di un provato stato di bisogno delle persone offese.
In via preliminare, la Corte ha affrontato la questione relativa all’ambito soggettivo di applicazione della norma penale, ovvero se l’attività di “pompista” potesse rientrare nel concetto di manodopera richiamato dall’art. 603 bis c.p.
Pur rifacendosi ad un precedente giurisprudenziale del 2024 che aveva escluso dall’ambito di applicazione della norma i prestatori d’opera intellettuale, la Corte ha colto l’occasione per circostanziare tale principio, precisando come, sebbene la norma sia nata per contrastare il caporalato in agricoltura, la sua collocazione codicistica e l’uso del termine generico “manodopera” non ne precludono l’applicazione a settori diversi, come quello terziario e dei servizi.
Il discrimine, secondo la Corte, non è il settore economico ma la natura della prestazione.
Il principio di diritto enunciato, innovativo in questo senso, è dunque il seguente: “In tema di delitti contro la persona, il disposto dell’art. 603 bis co. 1 n. 2 c.p., trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, in tutti i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, indipendentemente dall’ambito economico (e quindi anche nel c.d. terziario, ovvero in quell’ambito economico che eroga servizi anziché produrre beni materiali) svolgano una attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale”.
Su questa base, la Corte ha concluso che i “pompisti”, svolgendo mansioni prevalentemente manuali, rientrano a pieno titolo nella categoria di lavoratori tutelati dalla norma in esame.
Quanto alla sussistenza delle condotte di “sfruttamento”, i ricorrenti sostenevano che gli scostamenti retributivi non fossero “palesemente difformi” o “sproporzionati” e che la valutazione dovesse tener conto del contesto lavorativo complessivamente non degradante.
Sul punto, la Suprema Corte ha anzitutto richiamato gli indici di sfruttamento espressamente esplicitati dal Legislatore, ovvero (i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, (ii) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria e alle ferie, (iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e, infine, (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Tali indici, ha tuttavia precisato la Corte, non hanno carattere tassativo, potendo il Giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore.
Nel caso in esame, rilevano i Giudici di legittimità, sussiste almeno uno degli indici di sfruttamento previsti dalla Legge, in particolare quello relativo alla retribuzione e all’orario di lavoro.
La Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato, la retribuzione “sproporzionata” deve essere valutata tenendo conto delle mansioni, delle condizioni e dell’orario di lavoro; l’annotazione di un orario inferiore a quello reale e la fittizia corresponsione di mensilità aggiuntive sono elementi idonei a integrare, almeno in fase cautelare, il requisito dello sfruttamento.
Il punto centrale e decisivo della sentenza riguarda la censura relativa allo “stato di bisogno” dei lavoratori, presupposto necessario per la configurazione del reato unitamente alla sussistenza degli indici di sfruttamento.
La Corte, con riferimento a questo aspetto, ha accolto il ricorso degli indagati annullando l’ordinanza con rinvio, rilevando come il Tribunale del Riesame avesse erroneamente identificato lo “stato di bisogno” nella condizione di vulnerabilità derivante dalla dipendenza economica dal lavoro delle persone offese e dalla generica difficoltà di reperire una nuova occupazione.
Tale equazione, rilevano i Giudici di legittimità, estende la portata della norma in maniera del tutto incontrollata.
Richiamando precedenti pronunce, i Giudici hanno ribadito come il c.d. “stato di bisogno” non è ricavabile dalla mera necessità di percepire un reddito bensì “una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose”.
In altri termini, per la configurazione del reato, pur non essendo necessario che sussistano dei requisiti di disagio estremo (come, ad esempio, i lavoratori privi di permesso di soggiorno), risulterà comunque necessario individuare qualcosa in più rispetto alla generale condizione di un soggetto che si mantenga grazie al lavoro o che abbia paura di perderlo.
In conclusione, dunque, la sentenza in commento fornisce due importanti – ed innovativi – contributi.
In primo luogo, consolida l’orientamento estensivo sull’applicabilità dell’art. 603 bis c.p., chiarendo che la tutela penale contro lo sfruttamento lavorativo copre tutte le forme di lavoro subordinato prevalentemente manuale, a prescindere dal settore economico di appartenenza, con ciò che ne consegue in tema di responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
In secondo luogo, e con maggiore incisività, la sentenza traccia un confine per la definizione dello “stato di bisogno”.
Respingendo interpretazioni eccessivamente ampie, la Corte stabilisce che tale presupposto non può coincidere con la condizione generalizzata di dipendenza economica dal lavoro o con le difficoltà del mercato occupazionale. E’ richiesta la prova di una “grave difficoltà” che comprometta concretamente la libertà di scelta del lavoratore, costringendolo ad accettare condizioni inique.
Tale condivisibile perimetrazione del campo operativo della fattispecie penale, di fatto, evita che la norma si trasformi in uno strumento sanzionatorio per ogni irregolarità retributiva, la cui sede naturale di accertamento rimane quella giuslavoristica.