Con la sentenza n. 39821 del 2025, depositata l’11 dicembre scorso, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sul rapporto tra responsabilità del datore di lavoro, nesso di causalità e condotta imprudente del lavoratore. La pronuncia affronta il tema dei limiti entro cui il comportamento negligente dell’infortunato possa incidere sull’attribuzione della responsabilità penale al garante della sicurezza, ribadendo il criterio del cosiddetto “rischio eccentrico”.
La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso a un operaio addetto all’utilizzo di un trapano a colonna per la foratura di pezzi metallici. Nel tentativo di rimuovere l’ultimo pezzo rimasto incastrato nella morsa, il lavoratore interveniva sul macchinario ancora in funzione dopo aver rimosso la protezione della punta. In tale frangente, il guanto indossato sulla mano destra veniva agganciato dall’organo rotante che trascinava l’arto causando gravi lesioni personali.
I giudici di merito avevano ritenuto responsabile il datore di lavoro per violazione delle norme in materia di sicurezza delle attrezzature di lavoro. In particolare, era emerso che il trapano fosse dotato di una protezione fissa di dimensioni inadeguate per impedire il contatto con gli organi meccanici in movimento e fosse privo di un sistema di interblocco per arrestare automaticamente il macchinario in caso di apertura o rimozione del riparo.
La difesa ricorreva per Cassazione sostenendo che l’evento lesivo fosse riconducibile esclusivamente alla condotta del lavoratore, da qualificarsi abnorme perché imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale: l’operaio aveva operato con la macchina in funzione, contrariamente a quanto prescritto, utilizzando guanti inadeguati e diversi da quelli forniti dall’azienda. La difesa sosteneva inoltre la conformità del trapano e l’irrilevanza causale dell’assenza di un sistema di interblocco.
La Suprema Corte ha respinto tale impostazione difensiva, chiarendo che, per escludere il nesso causale tra omissione datoriale ed evento, non è sufficiente qualificare il comportamento del lavoratore come imprudente o anomalo. Ciò che rileva, piuttosto, è verificare se tale condotta abbia attivato un rischio eccentrico, vale a dire un rischio del tutto estraneo all’area di pericolo che il datore di lavoro è tenuto a governare in forza della sua posizione di garanzia.
La Corte ha osservato che l’azione dell’operaio si è svolta pienamente nell’ambito delle mansioni affidategli e ha concretizzato proprio quel rischio tipico che le norme violate miravano a neutralizzare: il contatto con organi meccanici in movimento durante l’uso del macchinario.
In questa prospettiva si colloca il richiamo della Cassazione alle disposizioni dell’Allegato V del D.lgs. 81/2008, le quali impongono che le attrezzature di lavoro siano dotate di protezioni efficaci, non facilmente eludibili, nonché di sistemi idonei a impedire l’accesso alle parti pericolose o ad arrestare i movimenti prima che il lavoratore possa raggiungerle.
Proprio la violazione di tali prescrizioni — riscontrata nella presenza di un riparo inadeguato e nell’assenza di un sistema di interblocco — ha integrato, secondo la Corte, una chiara violazione degli obblighi prevenzionistici, fondando la colpa specifica del datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia che impone la messa a disposizione di attrezzature sicure.
L’infortunio, pertanto, non è frutto di un’iniziativa arbitraria e avulsa dal processo lavorativo, ma la concretizzazione di un pericolo intrinseco all’uso del macchinario, che doveva essere neutralizzato mediante adeguati dispositivi di protezione e sistema di arresto automatico. In tale prospettiva, l’omissione datoriale — consistita nell’aver messo a disposizione un’attrezzatura con protezioni inadeguate e facilmente aggirabili — ha assunto un ruolo determinante sotto il profilo causale.
Rigettando il ricorso, la Corte ha quindi ribadito un principio ormai consolidato: la normativa antinfortunistica è posta anche a tutela del lavoratore rispetto agli infortuni derivanti dalla sua stessa negligenza, imprudenza o imperizia. Proprio perché tali comportamenti rientrano tra le evenienze prevedibili nello svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a prevenirne le possibili conseguenze dannose attraverso misure tecniche, organizzative e di vigilanza adeguate.
Solo quando risultino adottate tutte le cautele esigibili e il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto svincolata dalle mansioni e radicalmente estranea al procedimento lavorativo può configurarsi un rischio eccentrico idoneo a interrompere il nesso causale.
La sentenza richiama inoltre la natura non delegabile degli obblighi di valutazione dei rischi e di scelta delle attrezzature, sottolineando che il datore di lavoro deve verificare in concreto la conformità dei macchinari e impedirne l’utilizzo quando presentino evidenti profili di pericolosità. Neppure la marcatura CE o l’affidamento nella competenza del costruttore sono sufficienti a esonerarlo da responsabilità, salvo l’ipotesi eccezionale di vizi occulti non rilevabili con l’ordinaria diligenza. Nel caso di specie, la pericolosità era invece manifesta, poiché la protezione risultava facilmente eludibile e la sua rimozione non comportava l’arresto della macchina, rendendo evidente la violazione degli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro.