Con la sentenza n. 28427 depositata il 4 agosto 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su temi centrali del diritto penale del lavoro: la causalità della colpa e la responsabilità dei preposti in presenza di prassi aziendali contra legem.
La Corte, dichiarando inammissibili i ricorsi di due preposti condannati per omicidio colposo in seguito alla morte di un lavoratore, ha riaffermato con fermezza principi di grande rilievo in materia di obblighi di vigilanza e prevenzione.
La vicenda riguardava il decesso di un meccanico, rimasto schiacciato tra un carrello elevatore e un autobus guasto durante un’operazione di movimentazione all’interno dell’officina aziendale. In tale occasione, la persona offesa si era posta tra i due mezzi per verificare la corretta collocazione delle forche del carrello — condotto da un collega privo di abilitazione — rispetto alla parte anteriore del bus. L’attività, eseguita spingendo l’autobus con il carrello elevatore, si era svolta in maniera contraria a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in cui era prescritto l’utilizzo esclusivo di un carroattrezzi per lo spostamento dei veicoli in avaria e vietato espressamente l’uso del carrello elevatore per spingere o trainare autobus.
Gli imputati, preposti con funzioni di sorveglianza nell’officina, erano stati ritenuti responsabili dell’omicidio colposo,aggravato dalla inosservanza della normativa antinfortunistica, per non aver vigilato sul corretto svolgimento delle operazioni e per non aver segnalato al datore di lavoro l’esistenza di prassi lavorative irregolari, in violazione degli obblighi di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 81/2008.
Nel ricorso per cassazione, la difesa ha sostenuto che la prassi scorretta, nota e tollerata in azienda, consistesse nel trainare i bus con il carrello elevatore, mentre l’infortunio si era verificato durante un’operazione di spinta, mai effettuata in precedenza. Secondo i ricorrenti, tale differenza avrebbe dovuto escludere la loro responsabilità per omessa vigilanza, trattandosi di una modalità nuova e imprevedibile.
La Cassazione ha tuttavia respinto la tesi difensiva, chiarendo che la colpa dei preposti non riguardava la specifica manovra (traino o spinta), ma la tolleranza verso l’uso improprio del carrello elevatore, in violazione delle prescrizioni contenute nel DVR.
La responsabilità non deriva dalla singola azione errata, bensì dall’aver consentito l’instaurarsi di un contesto operativo pericoloso. Invero, una volta che il garante consente colpevolmente la formazione di una situazione di rischio, diventa irrilevante la condotta imprudente del lavoratore che conduca all’evento. Quanto accaduto nella vicenda in esame ha rappresentato la concretizzazione del rischio generato non dalla singola prassi (traino o spinta), ma dalla più ampia violazione a monte: l’abbandono della procedura sicura prevista dal DVR in favore di una modalità intrinsecamente pericolosa.
Questa impostazione riflette un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la responsabilità del preposto non si limita al semplice rispetto formale delle procedure, ma implica anche l’obbligo di vigilare sulla loro concreta applicazione e di segnalare al datore di lavoro eventuali prassi difformi o pericolose.
La Corte si è inoltre soffermata sulla condotta del lavoratore deceduto, ritenuta dai ricorrenti abnorme e quindi idonea a interrompere il nesso causale. Richiamando i principi giurisprudenziali espressi sul punto, la stessa ha ribadito che non ogni imprudenza o negligenza del lavoratore può essere considerata abnorme. Tale qualifica sussiste solo quando la condotta del lavoratore “attivi un rischio eccentrico o, se si vuole, esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l’evento”.
Nel caso di specie, la persona offesa stava operando nell’ambito delle proprie mansioni, seguendo una prassi vietata, ma tollerata. La Cassazione ha ritenuto che, sebbene imprudente, la sua condotta non ha creato un rischio nuovo o estraneo, ma ha concretizzato il pericolo tipico derivante dal mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Tale comportamento può concorrere con la colpa dei preposti, senza tuttavia escluderla, soprattutto quando l’errore umano è determinato da violazioni delle regole di sicurezza e da una formazione carente.
In conclusione, la pronuncia in commento ribadisce che l’obbligo di vigilanza non può ridursi a un mero controllo formale o occasionale, ma richiede un impegno costante per impedire l’insorgere e il consolidarsi di prassi lavorative pericolose. La condotta imprudente del lavoratore, inserita in una prassi operativa scorretta – tollerata dalla gerarchia aziendale – non interrompe il nesso causale, costituendo la manifestazione concreta del rischio che i garanti sono tenuti a prevenire e neutralizzare.