La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, n. 17657 del 18 maggio 2026 offre interessanti spunti di riflessione sul rapporto tra i reati di pericolo astratto e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p.
All’amministratore di una società operante nel settore dei trattamenti galvanici veniva contestato il deposito incontrollato ex art. 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006 di circa 820 chilogrammi rifiuti speciali pericolosi (fanghi ed eluati), accumulati nel corso degli anni.
La Corte di Appello, riformando la condanna di primo grado, pronunciava sentenza assolutoria, ritenendo non dimostrata l’esistenza di un pericolo effettivo per l’ambiente, in considerazione delle modalità di conservazione dei rifiuti, custoditi all’interno di una struttura ermetica, idonea a impedire fenomeni di dispersione o sversamento.
Su ricorso del Procuratore Generale, la Corte di Cassazione annullava con rinvio la decisione, evidenziando come il reato costituisca una fattispecie di pericolo astratto e non richieda l’accertamento di una lesione effettiva del bene giuridico tutelato.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello affermava la penale responsabilità dell’imputato, escludendo l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., profilo che costituiva l’oggetto del successivo ricorso per cassazione proposto dalla difesa, secondo la quale l’assenza di fenomeni di contaminazione ambientale e le modalità di custodia dei rifiuti avrebbero giustificato il riconoscimento della particolare tenuità dell’offesa.
La Suprema Corte respingeva tale impostazione, ribadendo che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto deve essere coerente con la “oggettività giuridica” della fattispecie incriminatrice: “l’art. 256 D.lgs. 152/2006 ha natura di reato di pericolo astratto e, dunque, non necessita dell’accertamento della effettiva lesione del bene tutelato: la norma sanziona il deposito in sé, in quanto suscettibile in astratto di arrecare danno al bene dell’ambiente. Il pericolo è ritenuto implicito nella condotta, potenzialmente idonea a determinare la lesione di un bene che, proprio perché di interesse per la generalità dei consociati, giustifica la forma di tutela anticipata”.
In altre parole, la condotta è penalmente rilevante in quanto valutata ex ante come idonea a compromettere l’ambiente, indipendentemente dall’effettivo verificarsi di fenomeni di contaminazione; il pericolo è insito nella fattispecie e non richiede alcuna verifica in concreto della lesione al bene giuridico tutelato.
La Suprema Corte evidenziava altresì che l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. richiede una valutazione complessiva e concreta della fattispecie, da effettuarsi alla luce dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. Non è quindi sufficiente valorizzare un singolo elemento favorevole all’imputato, come l’assenza di un danno effettivo, ma occorre considerare tutte le circostanze che hanno caratterizzato la condotta.
La Cassazione condivideva pertanto la decisione dei giudici di merito di attribuire rilievo alla considerevole quantità di rifiuti accumulati, alla loro natura pericolosa e alla protrazione della condotta per un periodo pluriennale, elementi che depongono per una certa gravità dell’offesa e per una non trascurabile gravità della condotta.
La combinazione di tali elementi consentiva di escludere l’occasionalità del fatto e quindi il riconoscimento della sua particolare tenuità.
La pronuncia in esame conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di reati ambientali, evidenziando come, nelle fattispecie di pericolo astratto, il giudizio sulla particolare tenuità del fatto non possa fondarsi esclusivamente sull’assenza di un danno concreto.
Sotto diverso profilo, la quantità dei rifiuti, la loro natura pericolosa e la durata della condotta possono assumere rilievo ai fini dell’accertamento della c.d. “colpa di organizzazione” dell’ente, potendo costituire indici sintomatici di una carenza organizzativa e di una insufficiente diffusione della cultura della compliance ambientale.
Una gestione irregolare dei rifiuti potrebbe infatti derivare dall’assenza di procedure sui temi di gestione ambientale, dalla mancata effettuazione di verifiche periodiche sul corretto smaltimento dei rifiuti oppure dall’inefficienza dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come, in materia di responsabilità degli enti per reati ambientali ex art. 25 undecies D.lgs. 231/2001, il modello di organizzazione e gestione debba essere costruito in relazione alla concreta struttura e all’attività dell’impresa, individuando in modo chiaro compiti, responsabilità e procedure idonee a prevenire la commissione di illeciti ambientali.
L’adeguata organizzazione aziendale assume particolare rilevanza nel settore ambientale, dove anche una violazione apparentemente circoscritta può essere sintomo di criticità più profonde rilevanti ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.