Sicurezza nei cantieri e responsabilità penale del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: la conoscenza effettiva dell’avvio dei lavori quale presupposto del rimprovero colposo.

Con la sentenza n. 32917 del 2026, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione affronta un tema di particolare rilievo per la gestione della sicurezza nei cantieri, ovvero i limiti della responsabilità penale del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

La vicenda trae origine dal crollo della muratura portante di un’abitazione adiacente a un fabbricato sottoposto a interventi di demolizione, eseguiti senza predisporre adeguate opere di sostegno della struttura confinante. 

Al coordinatore per la sicurezza, imputato di lesioni colpose aggravate e crollo colposo, era stato contestato di avere redatto un Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) generico, privo di un adeguato piano delle demolizioni, di non avere verificato l’operato delle imprese e l’idoneità dei rispettivi Piani operativi di sicurezza (POS), nonché di aver omesso di intervenire per impedire la prosecuzione delle lavorazioni in condizioni di irregolarità. 

La difesa del CSE aveva rappresentato al Giudice di appello come il Coordinatore, in realtà, non fosse stato messo nelle condizioni di esercitare la propria funzione poiché, da un lato, non era stato avvisato dell’inizio dei lavori e, dall’altro, non aveva mai ricevuto il POS dell’impresa né era stato informato dell’intervenuto subappalto. Si trattava, secondo la prospettazione difensiva, di circostanze potenzialmente decisive, perché dalla loro verifica dipendeva la possibilità stessa di ritenere concretamente esigibile dall’imputato l’attività di controllo e di intervento che gli è stato rimproverato di aver omesso. 

Sul punto, la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la responsabilità penale del ricorrente per il reato di crollo colposo in concorso con il titolare dell’impresa subappaltatrice (mentre, per il reato di lesioni colpose, era intervenuta prescrizione). 

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha invece accolto lo specifico motivo di ricorso, rilevando una carenza motivazionale decisiva in ordine alla conoscenza dell’effettivo avvio dei lavori e delle circostanze che avrebbero imposto al coordinatore di attivarsi, disponendo l’annullamento della sentenza con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello di Venezia per un nuovo giudizio.

Il principio di maggiore interesse espresso nella pronuncia in esame consiste nella distinzione tra la titolarità di una posizione di garanzia e la concreta possibilità di adempiere agli obblighi che ne derivano. 

Secondo la Cassazione, la responsabilità del coordinatore non può essere affermata sulla sola base della funzione ricoperta, della genericità del PSC o della mancata adozione di iniziative che, in astratto, rientrerebbero nei suoi poteri; occorre accertare, piuttosto, se nella situazione concreta il professionista fosse stato posto nelle condizioni di esercitare tali poteri e se fosse quindi esigibile la condotta alternativa che si assume omessa. 

Nel caso esaminato, come detto, la difesa aveva specificamente dedotto che il ricorrente non fosse stato informato dell’inizio delle lavorazioni, non avesse ricevuto il POS dell’impresa, nonostante ne avesse richiesto la trasmissione, e non fosse stato informato del successivo subappalto delle opere di demolizione. Tali circostanze, chiarisce la Corte regolatrice, non potevano essere liquidate attraverso il mero richiamo alla genericità del PSC, poiché ponevano una questione logicamente preliminare rispetto all’addebito: occorreva stabilire se il ricorrente sapesse che il cantiere era effettivamente operativo e che le lavorazioni procedevano in assenza della documentazione necessaria.

Sulla scorta di tali principi, appariva errato il percorso argomentativo della Corte territoriale che aveva invece desunto dalla mancata attivazione del coordinatore un suo implicito assenso alle irregolarità documentali e all’avvio dei lavori. 

I Giudici di Appello, in sostanza, sarebbero incorsi in un ragionamento circolare, addebitando al CSE di aver “implicitamente acconsentito” alle mancate trasmissioni della documentazione; tale affermazione, chiarisce la Cassazione “presuppone logicamente proprio ciò che avrebbe dovuto essere oggetto di specifico accertamento, e cioè che l’imputato fosse venuto a conoscenza delle omissioni documentali e dell’avvenuto inizio delle lavorazioni nonostante l’assenza della documentazione necessaria”. Lo stesso ragionamento vale per l’addebito relativo al mancato controllo del POS poiché, si legge in sentenza: “ Se tale documento non era stato trasmesso al Coordinatore e questi ne aveva richiesto l’invio, la Corte avrebbe dovuto spiegare se e quando egli avesse avuto conoscenza dell’inizio delle lavorazioni in assenza del POS. Non può infatti essere utilizzato, come prova della conoscenza della irregolarità, il successivo mancato intervento dell’imputato, quando proprio la possibilità di intervenire costituisce il presupposto fattuale che la motivazione avrebbe dovuto dimostrare”.

La pronuncia riafferma così un principio fondamentale del giudizio penale sulla colpa, a mente del quale il rimprovero deve riguardare una condotta concretamente esigibile e non può fondare sulla sola verificazione dell’evento o sull’astratta disponibilità di poteri impeditivi. In questa prospettiva, la Cassazione non esclude che il coordinatore possa rispondere delle omissioni contestate, né afferma che la mancata comunicazione dell’avvio dei lavori sia, di per sé, sufficiente a escludere la responsabilità. Stabilisce, piuttosto, la necessità di verificare e motivare sulle circostanze dalle quali dipendono la conoscenza della situazione di rischio e la concreta possibilità di intervenire.

La Sentenza in commento, dunque, richiama un criterio essenziale nell’imputazione colposa in materia antinfortunistica: la posizione di garanzia non può tradursi in una responsabilità automatica per ogni criticità verificatasi nel cantiere. L’affermazione della responsabilità richiede un accertamento rigoroso delle circostanze concrete che rendano possibile ed esigibile l’intervento omesso. 

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